All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):
- la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio civile
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.
Approfondimenti
Requisiti per rivolgersi in Comune
Divorzio o separazione mediante negoziazione assistita
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Ultimo aggiornamento: 25/02/2025 14:22.06